Informazioni per omesso/ritardo pagamento

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Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento

In caso di omesso/parziale versamento degli avvisi emessi dall’Ufficio Tributi, si procederà con la notifica di un apposito avviso di accertamento per il recupero dell’importo non versato, a mezzo raccomandata, messo notificatore o PEC, maggiorandolo delle spese di spedizione.

Nel caso di omesso/parziale versamento dell’avviso di accertamento, si procederà con la riscossione coattiva, applicando la sanzione prevista dall’art.13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.471, oltre all’addebito di interessi legali.

Si ricorda che, sia per l’inizio della detenzione/occupazione di un immobile che per la cessazione o variazioni relative all’immobile o all’intestatario, è necessario presentare una apposita dichiarazione all’Ufficio Tributi utilizzando la modulistica riportata nella sezione apposita.

Ultimo Aggiornamento

16
Apr/24

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