Descrizione

Informazioni Cementi Armati - Integrazione documentale: 

Utilizzabile nel caso di aggiornamento e/o sostituzione della documentazione allegata alla pratica cementi armati.

Informazioni Cementi Armati - Certificato di fine lavori: 

Completata la struttura, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.

Informazioni Cementi Armati - Relazione struttura ultimata: 

Il direttore Lavori, una volta che la struttura è stata ultimata, deve redigere e consegnare la Relazione a Struttura Ultimata sulla quale è indicata la data di ultimazione dei lavori. Alla Relazione a Struttura Ultimata devono essere allegati:

  • I certificati originali delle prove sui materiali impiegati emessi dai Laboratori autorizzati (art. 20 della L. 1086/1971);
  • Per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
  • L'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

Informazioni Cementi Armati - Nomina collaudatore/Accettazione collaudatore: 

Tutte le costruzioni di cui all’articolo 53, comma 1, del DPR 380/2001 la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis del DPR 380/2001.

Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera. 

Contestualmente alla denuncia prevista dall’articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l’atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell’incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni sopra citate.

Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.

Completata la struttura con la copertura dell’edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo. In corso d’opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell’opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.

Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico. Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62.

La segnalazione certificata è corredata da una copia del certificato di collaudo. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.

Informazioni Cementi Armati - Collaudo Finale

Tutte le costruzioni di cui all’articolo 53, comma 1, del DPR 380/2001 la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis dell'art. 67 del DPR 380/2001. 

N.B. il certificato di collaudo può essere sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. 

Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), e per quanto gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. 

Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera. Contestualmente alla denuncia prevista dall’articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l’atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell’incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2. 

Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.

Completata la struttura con la copertura dell’edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo. In corso d’opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell’opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.

Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico.

Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62. La segnalazione certificata di agibilità è corredata da una copia del certificato di collaudo.

Informazioni Cementi Armati - Dichiarazione di regolare esecuzione:

La dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori si applica per gli gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1)

Come fare

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Casi particolari

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Sanzioni Cementi Armati - Certificato di fine lavori/Nomina collaudatore/Accettazione collaudatore

Il reato di omessa denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato (artt. 65 e 72, D.P.R. 380/2001) è reato omissivo proprio configurabile in capo al costruttore, essendo imposto dalla legge a carico di quest'ultimo ed in via esclusiva l'obbligo di denunciare le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica prima del loro inizio.

Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere in cemento armato semplice o precompresso o consistenti in strutture metalliche prive di progetto redatto da un tecnico abilitato, o senza la direzione di un tecnico abilitato è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1.032 euro.

Il costruttore che omette o ritarda la denuncia delle opere strutturali è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da da 103 a 1.032 euro.

Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 66 per la conservazione della documentazione di cantiere è punito con l'ammenda da 41 a 206 euro.

Ill direttore dei lavori che omette o ritarda oltre il sessantesimo giorno la presentazione allo sportello unico la relazione della struttura ultimata allegando i certificati delle prove sui materiali è punito con l'ammenda da 41 a 206 euro

Il collaudatore che non osserva gli obblighi di procedere nei 60 giorni successivi alla relazione di struttura ultimata all'effettuazione del collaudo è punito con l'ammenda da 51 a 516 euro.

Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 103 a 1.032 euro.

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10
Apr/24

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